Art. 20
Comitato per le terapie avanzate
In vigore dal 13 nov 2007
Comitato per le terapie avanzate
1. In seno all’Agenzia è istituito un comitato per le terapie avanzate.
2. Fatte salve disposizioni contrarie nel presente regolamento, al comitato per le terapie avanzate si applica il regolamento (CE) n. 726/2004.
3. Il direttore esecutivo dell’Agenzia è responsabile dell’adeguato coordinamento tra il comitato per le terapie avanzate e gli altri comitati dell’Agenzia, in particolare il comitato per i medicinali per uso umano e il comitato per i medicinali orfani, i relativi gruppi di lavoro e altri gruppi scientifici consultivi.
Storico versioni
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