Art. 23
Compiti del comitato per le terapie avanzate
In vigore dal 13 nov 2007
Compiti del comitato per le terapie avanzate
Il comitato per le terapie avanzate ha i seguenti compiti:
a)
formulare un progetto di parere su qualità, sicurezza ed efficacia di un medicinale per terapia avanzata da sottoporre all’approvazione finale del comitato per i medicinali per uso umano e fornire consulenza a quest’ultimo circa qualsiasi dato derivante dallo sviluppo di tale medicinale;
b)
fornire consulenza, a norma dell’, ai fini di stabilire se un prodotto rientri nella definizione di medicinale per terapia avanzata;
c)
su richiesta del comitato per i medicinali per uso umano, fornire consulenza su qualsiasi medicinale che eventualmente richieda, per la valutazione della sua qualità, sicurezza o efficacia, competenze in uno dei settori scientifici di cui all’, paragrafo 2;
d)
fornire consulenza su ogni aspetto connesso ai medicinali per terapie avanzate su richiesta del direttore esecutivo dell’Agenzia o della Commissione;
e)
fornire assistenza sul piano scientifico per l’elaborazione di qualsiasi documento connesso al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;
f)
su richiesta della Commissione, fornire competenza scientifica e consulenza su qualsiasi iniziativa comunitaria connessa allo sviluppo di terapie e medicinali innovativi che richieda competenze in uno dei settori scientifici di cui all’, paragrafo 2;
g)
contribuire alle procedure di consulenza scientifica di cui all’ del presente regolamento e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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