Art. 23 · Compiti del comitato per le terapie avanzate

Art. 23

Compiti del comitato per le terapie avanzate

In vigore dal 13 nov 2007
Compiti del comitato per le terapie avanzate Il comitato per le terapie avanzate ha i seguenti compiti: a) formulare un progetto di parere su qualità, sicurezza ed efficacia di un medicinale per terapia avanzata da sottoporre all’approvazione finale del comitato per i medicinali per uso umano e fornire consulenza a quest’ultimo circa qualsiasi dato derivante dallo sviluppo di tale medicinale; b) fornire consulenza, a norma dell’, ai fini di stabilire se un prodotto rientri nella definizione di medicinale per terapia avanzata; c) su richiesta del comitato per i medicinali per uso umano, fornire consulenza su qualsiasi medicinale che eventualmente richieda, per la valutazione della sua qualità, sicurezza o efficacia, competenze in uno dei settori scientifici di cui all’, paragrafo 2; d) fornire consulenza su ogni aspetto connesso ai medicinali per terapie avanzate su richiesta del direttore esecutivo dell’Agenzia o della Commissione; e) fornire assistenza sul piano scientifico per l’elaborazione di qualsiasi documento connesso al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; f) su richiesta della Commissione, fornire competenza scientifica e consulenza su qualsiasi iniziativa comunitaria connessa allo sviluppo di terapie e medicinali innovativi che richieda competenze in uno dei settori scientifici di cui all’, paragrafo 2; g) contribuire alle procedure di consulenza scientifica di cui all’ del presente regolamento e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.
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