Art. 12

Confezionamento primario speciale

In vigore dal 13 nov 2007
Confezionamento primario speciale Oltre ai particolari di cui all’articolo 55, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/83/CE, i confezionamenti primari per i medicinali per terapie avanzate contengono i particolari seguenti: a) i codici unici della donazione e del prodotto, conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/23/CE; b) in caso di medicinali per terapie avanzate per uso autologo, l’identificazione unica del paziente e la dicitura «Unicamente per uso autologo».
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Confezionamento primario speciale (Art. 12 Regolamento (UE) 2007/1394) — Testo vigente | Portale Normativo