Art. 6

Zone soggette a restrizioni

In vigore dal 26 ott 2007
Zone soggette a restrizioni 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, nell’arco di 24 ore, le rispettive zone soggette a restrizioni e qualunque cambiamento della situazione di tali zone. 2.   Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di due anni successivo all’attuazione del programma di controllo della malattia. 3.   La Commissione comunica agli Stati membri l’elenco delle zone soggette a restrizioni nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 4.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone soggette a restrizioni poste sui rispettivi territori e lo rendono disponibile agli altri Stati membri e al pubblico. 5.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet, unicamente a fini informativi, l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni. Tale elenco contiene informazioni sui sierotipi del virus della febbre catarrale che circolano in ciascuna zona soggetta a restrizioni, così da consentire, ai fini previsti agli , l’individuazione delle zone soggette a restrizioni delimitate in diversi Stati membri in cui circolano gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale.
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