Art. 7

Condizioni per i movimenti all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 26 ott 2007
Condizioni per i movimenti all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni 1.   I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto. 2.   I movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza sono autorizzati soltanto se: a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure b) gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata. 3.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   Per gli animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «Animali conformi a … [, paragrafo 1, o , paragrafo 2, lettera a), o , paragrafo 2, lettera b), o , paragrafo 2, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007 (*1). (*1)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.» "
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