Art. 8

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE

In vigore dal 26 ott 2007
Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE 1.   I movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni: a) risultino conformi alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento; oppure b) risultino soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali. 2.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente del luogo di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni trasportati nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera b), a meno che gli animali e il loro sperma, ovuli ed embrioni non risultino conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). 4.   I movimenti di animali destinati alla macellazione immediata da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sono esentati dal divieto di uscita di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché: a) nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione; b) gli animali siano trasportati sotto controllo ufficiale direttamente al macello per essere macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello di destinazione; c) l’autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all’autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi. 5.   Nonostante il paragrafo 4, lettera b), l’autorità competente del luogo di destinazione può richiedere, in base a una valutazione del rischio, che l’autorità competente del luogo d’origine istituisca una procedura d’inoltro per il trasporto degli animali di cui a tale paragrafo verso i macelli designati. Ogni macello designato è individuato mediante una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri di cui all’allegato IV. Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico. Tali informazioni sono anche rese disponibili mediante il sistema BT-Net. 6.   Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: «… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [, paragrafo 1, lettera a), o , paragrafo 1, lettera b), o , paragrafo 4, indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007 (*2). (*2)   GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1266:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo