Art. 5

Informazioni epidemiologiche

In vigore dal 26 ott 2007
Informazioni epidemiologiche 1.   Gli Stati membri trasmettono al sistema BT-Net istituito con decisione 2007/367/CE le informazioni sulla febbre catarrale raccolte durante l’attuazione dei programmi di controllo e/o vigilanza della malattia, in particolare: a) una relazione mensile, inviata entro un mese dopo la fine del mese cui si riferisce la relazione stessa, e contenente almeno i seguenti elementi: i) dati sugli animali di riferimento provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni; ii) dati entomologici provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni; b) una relazione intermedia concernente i primi sei mesi dell’anno, inviata ogni anno entro il 31 luglio e contenente almeno i seguenti elementi: i) dati provenienti dai programmi di vigilanza della febbre catarrale in atto al di fuori delle zone soggette a restrizioni; ii) dati sulle vaccinazioni provenienti dalle zone soggette a restrizioni; c) una relazione annuale, inviata entro il 30 aprile dell’anno seguente, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punti i) e ii), e relativa all’anno precedente. 2.   Le informazioni da trasmettere al sistema BT-Net sono indicate all’allegato II.
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