Art. 3

Notifica della febbre catarrale

In vigore dal 26 ott 2007
Notifica della febbre catarrale Gli Stati membri notificano i focolai primari e i focolai di febbre catarrale tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE.
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Notifica della febbre catarrale (Art. 3 Regolamento (UE) 2007/1266) — Testo vigente | Portale Normativo