Art. 4
Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale
In vigore dal 26 ott 2007
Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale
Gli Stati membri danno attuazione ai seguenti programmi in conformità dei requisiti minimi di cui all’allegato I:
a)
programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni («programmi di controllo della febbre catarrale»);
b)
programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni («programmi di vigilanza della febbre catarrale»).
Storico versioni
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