Art. 4

Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

In vigore dal 26 ott 2007
Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale Gli Stati membri danno attuazione ai seguenti programmi in conformità dei requisiti minimi di cui all’allegato I: a) programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni («programmi di controllo della febbre catarrale»); b) programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni («programmi di vigilanza della febbre catarrale»).
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Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/1266) — Testo vigente | Portale Normativo