Art. 68

Ispezioni in porto

In vigore dal 22 ott 2007
Ispezioni in porto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità competenti. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l’ispezione non sia stata completata. 2.   Se, alla fine dell’ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente detiene a bordo uno degli stock o gruppi di stock regolamentati dalla NAFO o figuranti nell’allegato II del presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta ogni sbarco e/o trasbordo di catture provenienti dalla nave in questione. 3.   Tuttavia tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante dimostri in maniera soddisfacente alle autorità competenti dello Stato membro interessato che: a) le specie presenti a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO; o b) le specie presenti a bordo e figuranti nell’allegato II sono state catturate in conformità delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 4.   Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo informa il comandante della nave interessata della sua decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1386:oj#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ispezioni in porto (Art. 68 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo