Art. 70
Procedure di modifica
In vigore dal 22 ott 2007
Procedure di modifica
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le disposizioni di cui al presente regolamento al fine di recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO divenute obbligatorie per la Comunità.
Storico versioni
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