Art. 70

Procedure di modifica

In vigore dal 22 ott 2007
Procedure di modifica Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le disposizioni di cui al presente regolamento al fine di recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO divenute obbligatorie per la Comunità.
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Procedure di modifica (Art. 70 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo