Art. 69

Misure applicabili alle navi INN

In vigore dal 22 ott 2007
Misure applicabili alle navi INN 1.   Nel caso di navi che l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha inserito nell’elenco di navi INN di cui all’allegato XIII: a) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci INN, impegnarsi in operazioni di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco INN; b) nei porti non devono essere forniti alle navi INN provviste, carburante o altri servizi; c) le navi INN non sono autorizzate ad entrare nel porto di uno Stato membro, salvo in caso di forza maggiore; d) le navi INN non sono autorizzate a cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulta necessario per ragioni di forza maggiore; e) le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiate; f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi o trasbordare pesce catturato da tali navi; g) è proibita l’importazione di pesce proveniente da navi INN. 2.   La Commissione modifica l’elenco delle navi INN in modo da renderlo conforme all’elenco NAFO, non appena quest’ultima adotta un nuovo elenco.
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