Art. 66

Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte

In vigore dal 22 ott 2007
Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte I pescherecci comunitari non sono autorizzati a ricevere o a effettuare trasbordi di pesce da e verso le navi di parti non contraenti di cui all’, né a svolgere attività di pesca congiunte con tali navi.
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Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte (Art. 66 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo