Art. 66
Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte
In vigore dal 22 ott 2007
Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte
I pescherecci comunitari non sono autorizzati a ricevere o a effettuare trasbordi di pesce da e verso le navi di parti non contraenti di cui all’, né a svolgere attività di pesca congiunte con tali navi.
Storico versioni
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