Art. 63

Rapporti di ispezione in porto

In vigore dal 22 ott 2007
Rapporti di ispezione in porto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di ispezione in porto che figura all’allegato XII venga utilizzato per tutte le ispezioni in porto effettuate ai sensi del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri trasmettono il rapporto di ispezione in porto alla Commissione entro un termine di 14 giorni lavorativi a decorrere dalla fine dell’ispezione. La Commissione trasmette sollecitamente il rapporto al segretariato della NAFO e, su richiesta, allo Stato membro di bandiera della nave.
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