Art. 61

Rapporti sulle attività di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 22 ott 2007
Rapporti sulle attività di ispezione e sorveglianza 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l’anno civile precedente: a) il numero di ispezioni effettuate da tale Stato nell’ambito del programma NAFO, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un’infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l’ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione; b) il numero di ore di volo di sorveglianza nella zona NAFO, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito di questi rapporti. 2.   Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.
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Rapporti sulle attività di ispezione e sorveglianza (Art. 61 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo