Art. 59

Trattamento dei rapporti di ispezione

In vigore dal 22 ott 2007
Trattamento dei rapporti di ispezione 1.   I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell’accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori. 2.   Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l’ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi.
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