Art. 57

Misure di esecuzione

In vigore dal 22 ott 2007
Misure di esecuzione 1.   Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità delle sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all’. 2.   I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell’infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale: a) ammende; b) il sequestro di attrezzi e catture illegali; c) il sequestro della nave; d) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; e) la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca. 3.   Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.
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Misure di esecuzione (Art. 57 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo