Art. 55
Ispezione in porto a seguito di un dirottamento
In vigore dal 22 ott 2007
Ispezione in porto a seguito di un dirottamento
1. All’arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave sospettata di aver commesso un’infrazione grave è sottoposta ad un’ispezione approfondita, effettuata sotto l’autorità del proprio Stato membro di bandiera ed eventualmente in presenza di un ispettore di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte. Il modello di rapporto di ispezione in porto da utilizzare figura nell’allegato XII.
2. Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell’ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell’infrazione, incluse quelle destinate a impedire che questa si ripeta.
Storico versioni
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