Art. 53
Ispezione da parte di un ispettore autorizzato dallo Stato membro di bandiera
In vigore dal 22 ott 2007
Ispezione da parte di un ispettore autorizzato dallo Stato membro di bandiera
1. Quando uno Stato membro di bandiera viene informato da un ispettore di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o quando la Commissione riceve questa informazione, lo Stato membro di bandiera in questione e la Commissione si informano prontamente a vicenda.
2. In seguito all’informazione ricevuta da un’altra parte contraente in merito a un’infrazione grave commessa da una nave comunitaria, lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave venga ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro 72 ore.
3. L’ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato, esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all’autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione.
Storico versioni
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