Art. 54

Dirottamento

In vigore dal 22 ott 2007
Dirottamento 1.   In seguito alla notifica di questi risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, lo Stato membro di bandiera della nave ispezionata, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di 24 ore, ordina alla nave oppure incarica l’ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato. Il porto in questione deve essere St Johns o Halifax (Canada), Saint-Pierre (Francia) o il porto di origine della nave, a meno che un altro porto non venga designato dallo Stato membro di bandiera. 2.   Il termine di 24 ore di cui al paragrafo 1 può essere prolungato dalla Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro di bandiera, fino a un massimo di 72 ore. 3.   Qualora lo Stato di bandiera non ordini il dirottamento verso un porto determinato, esso informa prontamente la Commissione circa i motivi della propria decisione. La Commissione comunica in tempo utile al segretariato della NAFO tale decisione e la relativa motivazione.
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Dirottamento (Art. 54 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo