Art. 52
Attività degli ispettori
In vigore dal 22 ott 2007
Attività degli ispettori
1. Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso una delle infrazioni gravi di cui all’, essi ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NAFO.
2. In caso di infrazione grave, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l’apposizione di sigilli alla stiva della nave in attesa della successiva ispezione nel porto. Su richiesta dell’ispettore, il comandante sospende ogni attività di pesca che secondo l’ispettore costituisce un’infrazione grave.
3. Durante la permanenza a bordo dell’ispettore, il comandante non è autorizzato a riprendere le attività di pesca fino a quando l’ispettore non sia sufficientemente convinto, a seguito delle misure adottate dal comandante della nave o del colloquio avuto con un ispettore o un’autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad ispezione, che l’infrazione grave non sarà ripetuta.
4. Gli ispettori sono autorizzati a restare a bordo di una nave tutto il tempo necessario per ottenere le informazioni pertinenti relative all’infrazione. Essi utilizzano questo tempo per completare l’ispezione e lasciano la nave subito dopo. Gli ispettori possono tuttavia restare a bordo della nave ispezionata qualora riescano a contattare le autorità competenti della parte contraente a cui essa appartiene e tali autorità concedano il loro accordo in proposito. Qualora non riescano a comunicare con le autorità competenti entro un termine ragionevole, essi lasciano la nave ispezionata e si mettono in contatto quanto prima con le suddette autorità.
5. Lo Stato membro che esegue l’ispezione o la Commissione decidono, con il consenso dello Stato di bandiera, se l’ispettore debba restare a bordo in caso di dirottamento della nave ai sensi dell’, paragrafo 1. Lo Stato membro che esegue l’ispezione e la Commissione decidono inoltre se un ispettore debba essere presente all’ispezione approfondita della nave che si svolge in porto ai sensi dell’, paragrafo 3. Gli Stati membri informano sollecitamente la Commissione in merito alle decisioni adottate conformemente al presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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