Art. 50
Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni
In vigore dal 22 ott 2007
Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni
1. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un’infrazione commessa da una nave che batte la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un’indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un’ispezione fisica della nave.
2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire senza indugio a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.
3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati a norma del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure efficaci, adeguatamente severe e tali da assicurare il rispetto delle disposizioni, privare i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituire per il futuro un deterrente valido.
Storico versioni
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