Art. 49

Procedure applicabili in caso di infrazione

In vigore dal 22 ott 2007
Procedure applicabili in caso di infrazione 1.   Qualora constatino un’infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO, gli ispettori: a) registrano l’infrazione nel rapporto di ispezione, firmano le proprie annotazioni e le fanno controfirmare dal comandante; b) inseriscono nel giornale di pesca o in qualunque altro documento pertinente un’annotazione firmata con indicazione della data, del luogo e del tipo di infrazione constatata. L’ispettore può fare una copia di ogni elemento pertinente figurante nel giornale di pesca o in qualunque altro documento e chiedere al comandante di certificare per iscritto su ogni pagina che si tratta di una copia conforme; c) se necessario, documentano l’infrazione con foto degli attrezzi e delle catture. In tal caso, l’ispettore fornisce una copia della foto al comandante e allega una seconda copia della stessa al rapporto; d) si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata; e) trasmettono sollecitamente alle proprie autorità il rapporto di ispezione e la notifica preventiva dell’infrazione di cui all’, paragrafo 3. 2.   Gli ispettori possono chiedere che il comandante rimuova ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulta conforme alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. L’ispettore fissa saldamente un sigillo di ispezione della NAFO conforme al disposto dell’allegato X su ogni parte degli attrezzi da pesca che non considera regolamentare e annota questa procedura nel rapporto di ispezione. Gli attrezzi devono restare sigillati fino a quando non vengono esaminati dalle autorità competenti della parte contraente responsabile della nave.
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Procedure applicabili in caso di infrazione (Art. 49 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo