Art. 47
Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l’ispezione
In vigore dal 22 ott 2007
Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l’ispezione
I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a un’ispezione a bordo:
a)
consentono un imbarco rapido e sicuro, conformemente alle norme di navigazione, quando ricevono il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali da parte di una nave o di un elicottero che trasportano un ispettore;
b)
mettono a disposizione una scaletta d’imbarco conforme alle raccomandazioni relative alle scalette per piloti adottate dall’Organizzazione marittima internazionale;
c)
offrono collaborazione e assistenza durante l’ispezione della loro nave, conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento; garantiscono la sicurezza degli ispettori e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni;
d)
consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l’ispezione;
e)
consentono l’accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e agli attrezzi, alle attrezzature, ai documenti d’immatricolazione, agli schemi grafici o alle descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, ai registri di produzione, ai piani di stivaggio e ad ogni altro documento pertinente e forniscono tutta l’assistenza possibile e ragionevole per consentire di verificare la conformità dello stivaggio ai piani corrispondenti;
f)
agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1386:oj#art-47