Art. 46
Redazione dei rapporti di ispezione
In vigore dal 22 ott 2007
Redazione dei rapporti di ispezione
1. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione sulla base del modello fornito all’allegato IX e lo trasmettono alle proprie autorità.
2. A partire dalle annotazioni del giornale di bordo, gli ispettori sintetizzano, ripartendoli per specie e per divisione, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione NAFO durante la bordata in corso. Tale sintesi deve figurare al punto 14 del rapporto di ispezione.
3. Qualora constati una discrepanza tra le catture registrate e le proprie stime, l’ispettore può riesaminare i calcoli, le procedure, la documentazione pertinente e le catture a bordo della nave. Le discrepanze constatate devono essere menzionate al punto 18 del rapporto di ispezione.
Storico versioni
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