Art. 48
Trasmissione dei rapporti di ispezione
In vigore dal 22 ott 2007
Trasmissione dei rapporti di ispezione
1. Lo Stato membro che effettua un’ispezione trasmette alla Commissione il rapporto di ispezione originale della NAFO, redatto conformemente all’, paragrafo 1, nei venti giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione lo trasmette allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei trenta giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione.
2. Qualora si constati un’infrazione o una discrepanza tra le catture registrate e le stime degli ispettori sulle catture a bordo, il rapporto di ispezione originale corredato dei documenti necessari, comprese copie delle fotografie scattate, viene trasmesso alla Commissione non appena possibile dopo il rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione trasmette questa documentazione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei dieci giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione.
3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l’ispettore redige altresì una dichiarazione che costituisce una notifica preventiva della presunta infrazione. La suddetta dichiarazione riporta le informazioni di cui ai punti 16, 18 e 20 del rapporto di ispezione e descrive nel dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una dichiarazione di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale dichiarazione. Il giorno successivo all’ispezione, l’ispettore comunitario trasmette la dichiarazione allo Stato di bandiera e al segretariato della NAFO tramite la Commissione.
4. Gli ispettori comunicano alla Commissione ogni dieci giorni un elenco delle navi ispezionate. La Commissione redige mensilmente un elenco delle navi ispezionate e lo trasmette al segretariato della NAFO.
Storico versioni
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