Art. 44

Procedura in caso di ispezione a bordo

In vigore dal 22 ott 2007
Procedura in caso di ispezione a bordo 1.   Gli ispettori e i tirocinanti sono muniti di un documento d’identità rilasciato dal segretariato NAFO che esibiscono al momento di salire a bordo di un peschereccio. 2.   Gli ispettori non salgono a bordo senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell’identità dell’équipe di ispettori e della nave di ispezione. 3.   Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l’attrezzo da pesca. Essi possono tuttavia ordinare l’interruzione o il ritardo della messa in acqua dell’attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo il ricevimento del segnale di cui al paragrafo 2.
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Procedura in caso di ispezione a bordo (Art. 44 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo