Art. 42

Procedura di sorveglianza

In vigore dal 22 ott 2007
Procedura di sorveglianza 1.   Gli ispettori effettuano una sorveglianza fondata sull’osservazione dei pescherecci a partire da una nave assegnata al programma NAFO. Quando un ispettore osserva una nave di una parte contraente della NAFO e i risultati di tale osservazione non coincidono con altri dati di cui dispone, egli registra le proprie constatazioni in un rapporto di sorveglianza servendosi del modello fornito all’allegato XI e trasmette questo rapporto alle sue autorità. Il rapporto include foto della nave con indicazione della posizione, data e ora in cui esse sono state scattate. 2.   Gli Stati membri trasmettono il rapporto di sorveglianza, sollecitamente e su supporto elettronico, allo Stato di bandiera della nave avvistata o alle autorità designate da tale Stato (quali notificate dal segretariato della NAFO), al segretariato della NAFO e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre l’originale di ciascun rapporto di sorveglianza allo Stato di bandiera della nave interessata se quest’ultimo ne fa richiesta. 3.   Quando ricevono un rapporto di sorveglianza relativo alle proprie navi, gli Stati membri intervengono rapidamente e svolgono ogni altra indagine necessaria al fine di determinare il seguito da dare al caso. 4.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in relazione ai rapporti di sorveglianza che hanno riguardato le loro navi nel corso dell’anno precedente. Nei casi in cui le misure adottate abbiano dato luogo all’imposizione di sanzioni, tali sanzioni devono essere descritte in termini specifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato della NAFO entro il 1o marzo di ogni anno.
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