Art. 40

Mezzi di ispezione

In vigore dal 22 ott 2007
Mezzi di ispezione Gli Stati membri o la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine, essi assegnano navi di ispezione al programma NAFO.
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Mezzi di ispezione (Art. 40 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo