Art. 39
Norme generali per l’ispezione e la sorveglianza
In vigore dal 22 ott 2007
Norme generali per l’ispezione e la sorveglianza
1. La Commissione e/o gli Stati membri designano ispettori incaricati di svolgere compiti di sorveglianza e di ispezione nella zona di regolamentazione NAFO conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. Essi possono inoltre designare tirocinanti che affianchino gli ispettori.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli ispettori svolgano i loro incarichi conformemente alle norme stabilite nel programma NAFO. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime.
3. Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché le ispezioni effettuate da ispettori comunitari siano condotte in maniera non discriminatoria e conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
4. Il numero di ispezioni è calcolato in funzione della dimensione delle flotte delle parti contraenti presenti nella zona di regolamentazione NAFO, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona, del livello delle catture e del rispetto delle norme.
5. Oltre alle funzioni svolte nel quadro delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, gli ispettori verificano se le navi comunitarie attive nella zona di regolamentazione NAFO rispettano le altre misure di conservazione e di controllo comunitarie loro applicabili.
6. Gli ispettori possono essere messi a bordo di qualsiasi nave di uno Stato membro che stia effettuando o sia sul punto di effettuare un’ispezione nella zona di regolamentazione NAFO.
7. Gli ispettori che operano nella zona di regolamentazione NAFO coordinano regolarmente le proprie attività con quelle di altri ispettori della NAFO attivi nella zona al fine di scambiarsi informazioni sugli avvistamenti e le ispezioni di navi nonché ogni altra informazione pertinente.
Storico versioni
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