Art. 38
Relazione sull’attuazione
In vigore dal 22 ott 2007
Relazione sull’attuazione
Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. La relazione contiene tra l’altro informazioni sulla conformità globale delle navi interessate, con confronti tra navi con osservatori e navi senza osservatori, eventuali risparmi per l’industria e le autorità degli Stati membri, interazioni con altri metodi di controllo, nonché il funzionamento tecnico e l’affidabilità dei sistemi operativi.
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