Art. 43
Disposizioni generali
In vigore dal 22 ott 2007
Disposizioni generali
1. Quando svolgono un’ispezione diurna in condizioni di visibilità normale, le navi di ispezione inalberano un guidone della NAFO per indicare la presenza di ispettori che svolgono un’ispezione nel quadro del programma NAFO. Le imbarcazioni di servizio che effettuano l’abbordaggio devono anch’esse inalberare un guidone, le cui dimensioni possono essere ridotte della metà.
2. Le ispezioni di navi dedite ad attività di ricerca si limitano ad accertare che la nave non stia svolgendo attività di pesca commerciale.
3. Gli ispettori non pregiudicano la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l’ispezione.
4. Le navi di ispezione effettuano le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione.
5. Gli ispettori evitano di ricorrere alla forza, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori non portano armi da fuoco.
6. Le ispezioni sono condotte in modo da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture.
Storico versioni
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