Art. 58

Rapporti sulle infrazioni gravi

In vigore dal 22 ott 2007
Rapporti sulle infrazioni gravi 1.   Nel caso delle infrazioni gravi di cui all’ lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull’andamento dell’indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all’infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell’infrazione. Alla fine dell’indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa. 2.   La Commissione redige un rapporto comunitario sulla base dei rapporti degli Stati membri. Essa invia al segretariato della NAFO il rapporto comunitario sull’andamento dell’indagine entro quattro mesi dalla notifica dell’infrazione ed al più presto il rapporto sui risultati dell’indagine immediatamente dopo la sua conclusione.
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Rapporti sulle infrazioni gravi (Art. 58 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo