Art. 60
Rapporti di infrazione
In vigore dal 22 ott 2007
Rapporti di infrazione
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 25 gennaio per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre ed entro il 25 agosto per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, un rapporto contenente le seguenti informazioni:
a)
l’esito delle misure adottate con riguardo alle infrazioni commesse dalle proprie navi; le infrazioni devono essere segnalate annualmente fino alla conclusione del relativo procedimento;
b)
ogni discrepanza significativa tra le catture registrate nei giornali di bordo delle proprie navi e le stime degli ispettori relative alle catture a bordo. La discrepanza è considerata significativa quando la stima effettuata dall’ispettore differisce di almeno il 5 % dalle catture registrate nel giornale di bordo;
c)
la situazione dei procedimenti, indicante, in particolare, se i casi siano pendenti, in appello oppure oggetto di indagine;
d)
una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, gli avvertimenti scritti, ecc.; e
e)
una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.
2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1o febbraio e il 1o settembre di ogni anno.
Storico versioni
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