Art. 62
Ispezioni in porto
In vigore dal 22 ott 2007
Ispezioni in porto
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi che entrano nei loro porti per effettuare sbarchi e/o trasbordi di catture provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto. Lo sbarco e il trasbordo di tali catture sono vietati fino a quando l’ispezione non sia stata completata. L’ispezione include la verifica del rispetto, da parte delle navi comunitarie, di ogni altra misura comunitaria di conservazione e di controllo loro applicabile.
2. Per facilitare le ispezioni, gli Stati membri chiedono ai comandanti dei pescherecci o ai loro rappresentanti di fornire alle autorità competenti degli Stati membri di cui desiderano utilizzare i porti o le installazioni di sbarco, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti:
a)
l’ora di arrivo nel porto di sbarco;
b)
una copia dell’autorizzazione di pesca;
c)
i quantitativi detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo;
d)
la/le divisione/i o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.
3. L’ispezione in porto include almeno una verifica dei seguenti elementi:
a)
le specie e i quantitativi catturati;
b)
i risultati delle ispezioni effettuate sulla nave conformemente al disposto del capo IV;
c)
la dimensione delle maglie e la taglia delle catture detenute a bordo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi sbarcati per specie e gli eventuali quantitativi detenuti a bordo siano confrontati con i quantitativi registrati nel giornale di bordo e con i resoconti delle catture all’uscita dalla zona di regolamentazione NAFO di cui all’, paragrafo 2, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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