Art. 65
Informazioni relative alle navi di parti non contraenti
In vigore dal 22 ott 2007
Informazioni relative alle navi di parti non contraenti
1. Se uno Stato membro o un ispettore della Commissione avvistano o in altro modo identificano una nave di una parte non contraente, essi tentano di informare la nave del fatto che si presume essa stia compromettendo l’efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO e che tale informazione verrà trasmessa alle parti contraenti della NAFO, ad altre organizzazioni regionali della pesca e allo Stato di bandiera della nave.
2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni concernenti eventuali avvistamenti o la mancata concessione di autorizzazioni ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare, nonché i risultati di tutte le ispezioni effettuate in mare o nei loro porti e qualsiasi misura da essi conseguentemente adottata in relazione alla nave considerata. La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al segretariato della NAFO.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 includono il nome della nave della parte non contraente e il suo Stato di bandiera, la data e il porto di ispezione, i motivi per la successiva imposizione di un divieto di sbarco e/o di trasbordo oppure, in caso di mancata imposizione del divieto, le prove presentate ai sensi dell’, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione, per immediata trasmissione al segretariato della NAFO, eventuali complementi di informazione utili ai fini dell’identificazione delle navi di parti non contraenti sospettate di praticare attività di pesca INN nella zona di regolamentazione NAFO.
5. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri le navi di parti non contraenti che figurano nell’elenco INN adottato dalla NAFO.
Storico versioni
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