Art. 3
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«peschereccio»: qualsiasi nave che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, inclusa la pesca sperimentale o esplorativa;
2)
«nave da ricerca»: ogni nave che svolga permanentemente attività di ricerca od ogni nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca o noleggiata per attività di ricerca legate alla pesca e che è stata debitamente notificata come tale;
3)
«attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
4)
«ispettore»: un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO;
5)
«bordata di pesca»: il tempo trascorso tra il momento in cui il peschereccio entra nella zona di regolamentazione NAFO e quello in cui lascia tale zona e tutte le catture provenienti dalla zona di regolamentazione vengono scaricate o trasbordate;
6)
«nave di una parte non contraente»: una nave che è stata avvistata o in altro modo identificata e per la quale sia stato comunicato che era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; e
a)
battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NAFO; oppure
b)
in relazione alla quale sussistano motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità;
7)
«attività INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO;
8)
«nave INN»: qualsiasi nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO;
9)
«elenco INN»: l’elenco contenente gli estremi delle navi per le quali la NAFO ha constatato l’esercizio di attività INN;
10)
«zona di regolamentazione NAFO»: la zona definita all’articolo I della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca nell’Atlantico nord-occidentale (convenzione NAFO);
11)
«sottozona»: una sottozona quale definita all’allegato III della convenzione NAFO;
12)
«divisione»: una divisione quale definita all’allegato III della convenzione NAFO;
13)
«contingente “Altri”»: un contingente che le navi comunitarie condividono con navi battenti bandiera di altre parti contraenti della NAFO;
14)
«programma NAFO»: il programma comune di ispezione e sorveglianza adottato dalla NAFO;
15)
«misure di conservazione e di esecuzione della NAFO»: le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione Pesca e dal consiglio generale della NAFO;
16)
«giornale di pesca»: il giornale di cui al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (12), in cui vengono registrate le operazioni di pesca e le catture;
17)
«registro di produzione»: il registro in cui il pesce viene registrato sotto forma di prodotto;
18)
«piano di capacità»: lo schema grafico o la descrizione che indicano la capacità di stoccaggio in metri cubi di tutte le stive e gli altri luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio;
19)
«piano di stivaggio»: lo schema grafico che indica il luogo in cui viene stivato il pesce nelle stive o in luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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