Art. 3

Definizioni

In vigore dal 22 ott 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «peschereccio»: qualsiasi nave che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, inclusa la pesca sperimentale o esplorativa; 2) «nave da ricerca»: ogni nave che svolga permanentemente attività di ricerca od ogni nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca o noleggiata per attività di ricerca legate alla pesca e che è stata debitamente notificata come tale; 3) «attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO; 4) «ispettore»: un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO; 5) «bordata di pesca»: il tempo trascorso tra il momento in cui il peschereccio entra nella zona di regolamentazione NAFO e quello in cui lascia tale zona e tutte le catture provenienti dalla zona di regolamentazione vengono scaricate o trasbordate; 6) «nave di una parte non contraente»: una nave che è stata avvistata o in altro modo identificata e per la quale sia stato comunicato che era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; e a) battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NAFO; oppure b) in relazione alla quale sussistano motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità; 7) «attività INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO; 8) «nave INN»: qualsiasi nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO; 9) «elenco INN»: l’elenco contenente gli estremi delle navi per le quali la NAFO ha constatato l’esercizio di attività INN; 10) «zona di regolamentazione NAFO»: la zona definita all’articolo I della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca nell’Atlantico nord-occidentale (convenzione NAFO); 11) «sottozona»: una sottozona quale definita all’allegato III della convenzione NAFO; 12) «divisione»: una divisione quale definita all’allegato III della convenzione NAFO; 13) «contingente “Altri”»: un contingente che le navi comunitarie condividono con navi battenti bandiera di altre parti contraenti della NAFO; 14) «programma NAFO»: il programma comune di ispezione e sorveglianza adottato dalla NAFO; 15) «misure di conservazione e di esecuzione della NAFO»: le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione Pesca e dal consiglio generale della NAFO; 16) «giornale di pesca»: il giornale di cui al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (12), in cui vengono registrate le operazioni di pesca e le catture; 17) «registro di produzione»: il registro in cui il pesce viene registrato sotto forma di prodotto; 18) «piano di capacità»: lo schema grafico o la descrizione che indicano la capacità di stoccaggio in metri cubi di tutte le stive e gli altri luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio; 19) «piano di stivaggio»: lo schema grafico che indica il luogo in cui viene stivato il pesce nelle stive o in luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio.
Storico versioni

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