Art. 4
Catture accessorie trattenute a bordo
In vigore dal 22 ott 2007
Catture accessorie trattenute a bordo
1. Le navi limitano le catture accessorie a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie regolamentate dalla NAFO per le quali non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.
2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente «Altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore.
3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.
Storico versioni
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