Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione
1. Le misure di cui ai capi da II a V del presente regolamento si applicano a tutte le attività di pesca commerciale condotte da pescherecci comunitari impegnati nella pesca di specie coperte dalla convenzione NAFO nella zona di regolamentazione NAFO.
2. Le misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l’istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali, non si applicano alle navi da ricerca operanti nella zona di regolamentazione NAFO.
Storico versioni
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