Art. 5
Catture accessorie in una qualsiasi cala
In vigore dal 22 ott 2007
Catture accessorie in una qualsiasi cala
1. Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all’, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.
2. Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5 % in peso nella divisione 3M o il 2,5 % in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.
3. Il valore percentuale delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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