Art. 127

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi: a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni; b) lo statuto di tali organizzazioni; c) le attività di tali organizzazioni; d) le deroghe ai requisiti di cui agli ; e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale.
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