Art. 127 · Modalità di applicazione

Art. 127

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi: a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni; b) lo statuto di tali organizzazioni; c) le attività di tali organizzazioni; d) le deroghe ai requisiti di cui agli ; e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale.
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