Art. 126
Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
In vigore dal 22 ott 2007
Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità:
a)
ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;
b)
studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;
c)
ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.
3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.
4. Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.
Storico versioni
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