Art. 129

Nomenclatura combinata

In vigore dal 22 ott 2007
Nomenclatura combinata Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (63) (di seguito «nomenclatura combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell'allegato III, è inserita nella tariffa doganale comune.
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Nomenclatura combinata (Art. 129 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo