Art. 130
Titoli di importazione
In vigore dal 22 ott 2007
Titoli di importazione
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:
a)
cereali;
b)
riso;
c)
zucchero;
d)
sementi;
e)
olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 90 39 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 ;
f)
lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;
g)
banane;
h)
piante vive;
i)
carni bovine;
j)
latte e prodotti lattiero-caseari;
k)
carni suine;
l)
carni ovine e caprine;
m)
uova;
n)
carni di pollame;
o)
alcole etilico di origine agricola.
2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
Storico versioni
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