Art. 131
Rilascio dei titoli
In vigore dal 22 ott 2007
Rilascio dei titoli
I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.
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