Art. 133
Cauzione
In vigore dal 22 ott 2007
Cauzione
1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.
2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.
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