Art. 133

Cauzione

In vigore dal 22 ott 2007
Cauzione 1.   Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo. 2.   Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.
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Cauzione (Art. 133 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo