Art. 122

Organizzazioni di produttori

In vigore dal 22 ott 2007
Organizzazioni di produttori Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori: i) settore del luppolo; ii) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; iii) settore della bachicoltura; b) sono costituite su iniziativa dei produttori; c) perseguono un obiettivo specifico, che può in particolare riguardare i seguenti aspetti: i) concentrare l’offerta e commercializzare la produzione dei propri aderenti; ii) adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto; iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione.
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