Art. 122
Organizzazioni di produttori
In vigore dal 22 ott 2007
Organizzazioni di produttori
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:
a)
sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:
i)
settore del luppolo;
ii)
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
iii)
settore della bachicoltura;
b)
sono costituite su iniziativa dei produttori;
c)
perseguono un obiettivo specifico, che può in particolare riguardare i seguenti aspetti:
i)
concentrare l’offerta e commercializzare la produzione dei propri aderenti;
ii)
adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
iii)
promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione.
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