Art. 124
Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali
In vigore dal 22 ott 2007
Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali
1. L' e l', primo comma, si applicano senza pregiudizio del riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale ed in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno qualsiasi dei settori di cui all', eccettuati i settori cui si fa riferimento all' e all', primo comma.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell' del presente regolamento.
Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell' del presente regolamento.
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